Risparmio fiscale per aziende. Scopri la tecnica per abbattere i costi e posticipare il pagamento dell’ IRES

By | 3 Giugno 2014

images (1)Anche tu, che hai la tua azienda/attività di famiglia o ne hai impiantata una dal nulla,  ti porrai spesso o continuamente questa annosa domanda: “ma esisterà un modo LEGALE per ottenere un concreto risparmio fiscale per la mia azienda/attività???”.

Ti starai anche domandando: ” ma se nessuno conosce o utilizza questo modo, allora forse non esiste?!…”

La prima domanda è un buon punto di partenza, ma purtroppo spesso naufraga nella seconda domanda.

Partiamo da un dato certo: la pressione fiscale in Italia è molto alta. Solo considerando IRES e IRAP arriviamo sotto il 40%, poi ci sono i costi relativi a energia e trasporto ecc.

Il quadro è ben noto a tutti i partecipanti a questo gioco al massacro. Sembra un cane che si morde la coda: non ci sono soldi perchè il fisco se li divora e quindi non si può investire nello sviluppo delle aziende. La conseguenza è quello che vediamo da qualche anno a questa parte.

Le uniche armi a favore degli imprenditori sembrano essere i soliti acquisti che consentono l’ abbattimento delle imposte, ma che l’ anno successivo presenteranno lo stesso problema: RIDURRE LA PRESSIONE FISCALE. Inoltre  l’ impresa godrà solamente di un effetto a brevissimo termine che non apporterà nuova liquidità nelle casse del bilancio e soprattutto vedrà quel bene colpito da svalutazione e usura. Quindi non si concretizza all’ orizzonte nessun effetto che produca un risparmio fiscale utile all’ azienda.

Allora mi domando se è  tutto qui ciò che il nostro potente Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) è riuscito a concepire per aiutare gli imprenditori seri ad abbattere la pressione e ottenere un consistente risparmio fiscale?!

In realtà NO!…ESISTE MOLTO DI PIU’…..,  in particolare direi di più EFFICACE ed EFFICIENTE!!!

Ora, caro imprenditore, leggi con attenzione perchè stò per spiegarti una modalità LECITA per abbattere la pressione fiscale, posticiparla a quando tu vorrai e soprattutto per creare una riserva di liquidità!

Se pensi che questo sia uno scherzo o peggio, una cosa che se ci fosse tutti l’ avrebbero già fatta, allora peccato per te perchè avrai perso l’ unico mezzo LEGALE per salvare la tua azienda da una ecatombe!….ma tanto a quel punto faresti bene a non leggere questo articolo perchè ormai non ti servirebbe più a niente!

Dimenticavo, se ti chiedi anche come mai il tuo consulente fiscale non te l’ ha mai proposta, comincia a farti qualche domanda sulla sua preparazione, ma soprattutto sulla sua reale capacità di tutelare i tuoi interessi. Gli studi di commercialisti più aggiornati sanno utilizzare al meglio questa tecnica.

Quindi datti una svegliata e piantala di ricercare sempre il “mezzuccio” dell’ ultimo momento per risparmiare le tasse che potresti tranquillamente pianificare con strumenti efficaci e LEGALI ottenendo in cambio un forte risparmio fiscale.

Dunque come fare?

In maniera sintetica e riservando i particolari tecnici solo ai reali interessati,  darò alcune indicazioni di base. Questo ti consentirà di rivolgerti a una persona preparata e specializzata nel settore per chiedere informazioni dettagliate (anche se non sarò io).

Una raccomandazione: quello che stò per scrivere è come la dieta, non funziona se non viene costruita sulle caratteristiche della vostra azienda/attività. Quindi è perfettamente inutile stampare l’ articolo e portarlo a chi fino ad ora non ti ha consigliato un meccanismo del genere…..fatti furbo e serviti da un professionista preparato (ripeto per il più sospettoso, “anche se non sono io”)!

Veniamo a noi.

Se utilizzo l’ art. 109 co. 5 del TUIR avrò la possibilità di portare in DEDUZIONE tutti quei costi che potenzialmente sono idonei a generare utile per la società (Principio di inerenza), questo mi consentirà di portare a costi l’ intera somma accantonata e dedurne il 27,5% (IRES) .

Dove accantonare le somme da dedurre? Naturalmente in una polizza che copra la figura principale dal rischio morte e protegga l’ azienda dalla sua perdita . Si pensi ad esempio al caso della morte del socio disciplinata dal codice civile allo art.2284. Oppure al caso del danno ricevuto dall’ uscita del tecnico principale, quindi non solo la sua sostituzione, ma anche la formazione del neo assunto a cui và ad aggiungersi il mancato guadagno relativo al tempo in cui tale mansione è stata scoperta e insufficiente dal punto di vista produttivo.

Questi sono solo alcuni esempi che giustificano l’ accantonamento con il beneficio della deducibilità. Se questo meccanismo si applica per un certo numero di anni (min 3 anni) l’ azienda alla fine avrà ottenuto il rinvio della tassazione a quando deciderà di riscattare il capitale, e dopo aver pagato l’ IRES sulle somme accantonate, avrà una liquidità da poter spendere ai fini aziendali.

Tutto ciò migliorando il suo rating ai fini di BASILEA 2 e ottenendo con più facilità aperture di linee di credito.

Ripeto, queste sono solo brevi e non esaurienti linee guida, ma aprono a degli spunti di riflessione gli imprenditori interessati.

Quindi vediamo cosa non permette questo meccanismo:

  1. NON causa problemi con l’ Agenzia delle Entrate

  2. NON causa problemi con le banche in sede di valutazione dell’ affidabilità creditizia

  3. NON consente all’ imprenditore di avere una gestione malsana dei suoi costi

Invece è in grado di:

  1. ABBATTERE la pressione fiscale LEGALMENTE

  2. COSTRUIRE nuova liquidità per l’ azienda

  3. RISANARE bilanci in perdita

 

Se tutto questo fosse stato fatto appena 5 anni fà, forse molti imprenditori oggi sarebbero ancora qui con noi e le loro aziende non sarebbero entrate in un tunnel senza uscita.

Buona riflessione.

 

Se vuoi ricevere un’ analisi TOTALMENTE GRATUITA della tua situazione, non basata su opinioni o considerazioni commerciali, ma su un metodo SCIENTIFICO, puoi contattarmi via cell. al 366.3344865 o via mail al cristian.paolillo@risparmioeprotezione.com

 

A presto

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *